IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale e' stato approvato lo statuto della Banca d'Italia; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607 e 6 marzo 1992, con i quali lo stesso statuto e' stato modificato; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82, con la quale vengono apportate modificazioni alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, in materia di variazione del tasso ufficiale di sconto e dell'interesse sulle anticipazioni; Visto in particolare l'art. 1 della predetta legge che attribuisce al Governatore della Banca d'Italia il potere di modificare, con proprio provvedimento ed in relazione alle esigenze di controllo della liquidita' di mercato, la ragione normale dello sconto e la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa presso la Banca d'Italia; Considerato che a seguito della sopracitata legge si rende necessario modificare l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia; Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti in data 30 aprile 1992 con la quale si e' provveduto a modificare il suddetto art. 25; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 1992; Decreta: Art. 1. 1. Allo statuto della Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607 e 6 marzo 1992, viene apportata la seguente modificazione: Art. 25 - il testo del quarto comma e' sostituito dal seguente: "Dispone, in relazione alle esigenze di controllo della liquidita' del mercato, le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".