IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7  marzo  1938,  n.  141,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067,  con  il  quale  e'
stato approvato lo statuto della Banca d'Italia;
  Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n.
482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto  1969,  n.  593,  20  luglio
1973,  n.  607 e 6 marzo 1992, con i quali lo stesso statuto e' stato
modificato;
  Vista la legge 7  febbraio  1992,  n.  82,  con  la  quale  vengono
apportate  modificazioni  alle  procedure  stabilite  dal testo unico
sugli istituti di emissione e sulla  circolazione  dei  biglietti  di
banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, in materia
di  variazione  del  tasso ufficiale di sconto e dell'interesse sulle
anticipazioni;
  Visto in particolare l'art. 1 della predetta legge che  attribuisce
al  Governatore  della  Banca  d'Italia  il potere di modificare, con
proprio provvedimento ed in  relazione  alle  esigenze  di  controllo
della  liquidita'  di  mercato,  la ragione normale dello sconto e la
misura dell'interesse sulle anticipazioni  in  conto  corrente  ed  a
scadenza fissa presso la Banca d'Italia;
  Considerato   che  a  seguito  della  sopracitata  legge  si  rende
necessario modificare l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia;
  Vista   la   deliberazione   adottata    dall'assemblea    generale
straordinaria dei partecipanti in data 30 aprile 1992 con la quale si
e' provveduto a modificare il suddetto art. 25;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 luglio 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Allo statuto della Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico
con sede in Roma, approvato con regio  decreto  11  giugno  1936,  n.
1067,  e  modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 19
aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369,  14  agosto  1969,  n.
593,  20  luglio  1973,  n.  607  e  6 marzo 1992, viene apportata la
seguente modificazione:
  Art. 25 - il testo del quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Dispone, in relazione alle esigenze di controllo della  liquidita'
del  mercato,  le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla
misura dell'interesse sulle  anticipazioni  in  conto  corrente  e  a
scadenza fissa presso la Banca d'Italia, con proprio provvedimento da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".